Sono giunte delle nuove notizie sul caso che vede la piccola neonata inglese affetta dalla sindrome da deperimento mitocondriale, Indi Gregory. A quanto pare, sono giunti gli aggiornamenti sulla decisione dei giudici inglesi.
Ricordiamo che il governo britannico aveva preso come decisione il voler sospendere le cure per la piccola. Questa loro scelta aveva toccato il cuore di moltissime persone, in tutto il mondo, proprio per questo Giorgia Meloni si è subito attivata.
Quest’ultima, ha così deciso di darle cittadinanza italiana, così da darle la possibilità di essere sottoposta a delle terapie all’interno del territorio italiano. Con l’udienza di oggi, si sarebbe appunto stabilita la giurisdizione in cui sarebbe stata curata la piccola Indi.
La neonata Indi, oggi il possibile distacco delle macchine: La lettera di Meloni scrive a Londra

I giudici inglesi hanno così deciso: “Appello rifiutato, deadline a lunedì. Nel frattempo lavoriamo ad altri percorsi“. Il trasferimento di Indi Gregory, “In un importante ospedale pediatrico” italiano “è nell’interesse della bambina: non le causerà alcun dolore, come assicurano i nostri medici, e le darà solo un’ulteriore concreta opportunità di vivere una vita dignitosa”.
Questo è stato scritto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella lettera che ha invitato al segretario di Stato per la Giustizia del Regno Unito. Il governo italiano si è voluto appellare alla Convenzione dell’Aia del 1996.
La lettera inviata dalla Meloni al Lord cancelliere e segretario di Stato per la Giustizia del Regno Unito con il fine “di sensibilizzare le autorità giudiziarie” e rendere possibile alla bimba “accedere al protocollo sanitario di un ospedale pediatrico italiano”.
Ed anche per sbloccare la situazione “in tempo utile perché Indi possa accedere a questa possibilità nello spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue i due Paesi”.Facendo anche riferimento all’articolo 32 della Convenzione Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.
Nella disposizione si può leggere che: “Su richiesta motivata dell’Autorità centrale o di un’altra autorità competente di uno Stato contraente col quale il minore abbia uno stretto legame.L’utorità centrale dello Stato contraente in cui il minore ha la sua residenza abituale e in cui si trova può, o direttamente o tramite autorità pubbliche o altri enti. A) fornire un rapporto sulla situazione del minore. B) chiedere all’autorità competente del suo Stato di esaminare l’opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore”.