Pensione d’invalidità, con una sentenza è stato fissato lo stop ai 65 anni. E’ questa la novità più importante, arrivata con una sentenza della Corte di Cassazione.
A stabilire questo stop del trattamento pensionistico dopo i 65 anni, l’ordinanza n.3011/2023.
Diciamo subito che la pensione di invalidità civile consiste nel pagamento di una somma di denaro a favore di mutilati ed invalidi civili fra i 18 ed i 67 anni, per i quali è stata accertata una totale inabilità lavorativa. Si parla di una invalidità pari al 100%. Ma cosa è stato stabilito con questa nuova ordinanza?
Pensione d’invalidità, una sentenza stabilisce lo stop dopo i 65 anni di età

Dopo i 65 anni di età, è arrivata una sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito lo stop della pensione d’invalidità dopo i 65 anni di età.
I giudici, della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso dell’Inps contro una giovane signora che pare chiedesse l’assegno. E’ stato l’Inps a chiedere un accertamento per una donna e nello specifico riguardo il suo stato di invalidità civile.
In un primo momento l’istanza era stata respinta dal tribunale e poi accolta in appello, dove è stata riconosciuta la sussistenza del requisito. Poi è stata impugnata di fronte alla Suprema corte dall’Inps visto che la donna aveva compiuto 65 anni.
“La pensione d’inabilità nonché l’assegno di invalidità civile non possono essere riconosciuti a favore di soggetti il cui stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni, come si evince dal complessivo sistema normativo, che, per gli ultrassessantacinquenni, prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale”.
Questo quanto si legge nello specifico nell’ordinanza degli ermellini.I giudici di Cassazione hanno quindi accolto il ricorso dell’Istituto sulla base del decreto legislativo n.509/1988, articolo 8.
“la pensione di inabilità e la pensione non reversibile di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente“. Questo quanto sancito dall’articolo 8.