Tagli sul Reddito di Cittadinanza. Il reddito di cittadinanza a partire dal mese di agosto subirà un taglio fino al 20% del totale nel caso in cui non venga prelevato o speso per intero. E’ quanto scritto nel decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 giugno.
La norma prevede appunto per i redditi di cittadinanza che non vengono utilizzati per intero, una decurtazione dal mese successivo che può arrivare al anche al 20 per cento. Questo perché il legislatore ritiene che quanto non speso sia dunque non necessario a coprire spese per esigenze primarie di vita del nucleo familiare.
Ma non solo, il decreto prevede anche un taglio con cadenza semestrale per la parte che eccede l’importo mensile del reddito di cittadinanza.
La verifica della spesa mensile effettiva sarà effettuata confrontando il saldo sulla carta nell’ultimo giorno del mese con l’importo del beneficio effettivamente erogato. Se il saldo risulta superiore, la differenza sarà sottratta dal mese successivo. La decurtazione si effettua tenendo conto di due eccezioni:
- il limite massimo dell’importo sottratto non può superare il 20% del totale mensile erogato e non speso;
- la decurtazione non scatta se l’importo è inferiore al 20% del beneficio minimo, pari a 8 euro.
I tagli sul reddito di cittadinanza possono avvenire anche semestralmente
La decurtazione può avvenire anche semestralmente nel caso in cui il valore del saldo risulti superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre. La differenza è sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo o dalla disponibilità della carta.
A partire da fine mese di Luglio Poste Italiane provvederà a trasmettere informazioni sulla card del reddito di cittadinanza per i dovuti controlli. Di conseguenza, i primi tagli mensili opereranno a partire dalla mensilità di settembre, mentre quelli semestrali da febbraio 2021.
Infine, si legge nel decreto, nei casi di interruzione nell’erogazione del beneficio o della sospensione della stessa, le decurtazioni mensili e semestrali sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione.