La Cassazione si è esposta confermando la sentenza della Corte d’Appello in merito al risarcimento previso dai vicini di casa disturbati dai cani che abbaiano. Se il proprio cagnolino durante la notte ‘disturba’ i vicini o gli altri condomini del palazzo, il papà umano potrebbe essere costretto ad un vero e proprio risarcimento.
A stabilirlo e confermarlo è proprio la Corte di Cassazione di Caltanissetta che si è espressa in merito ad un caso che vede protagonista un nostro amico a quattro zampe. A citare a giudizio il papà umano del cagnolino è un suo vicino di casa che ha affermato come, quest’ultimo lasciasse abbagliare tutte le notti sul terrazzo il proprio pelosetto.
Questo in più occasioni ha reso impossibile il riposo del vicino e delle altre famiglie che abitano all’interno e nelle vicinanze dall’appartamento. Stando a quanto stabilito dai giudici un mancato riposo durante la notte potrebbe provocare dei problemi di salute molto gravi che vanno così risarciti da chi li ha provocati.
In questo caso la ‘colpa’ non sarà del cagnolino ma bensì del suo papà umano che lo ha lasciato tutta la notte in balcone da solo mentre abbaiava.
La Cassazione: se il cane abbaia di notte i vicini vanno risarciti
Stando a quanto affermato dai giudici “Il mancato riposo notturno può provocare danni alla salute”. Proprio lo scorso 27 luglio, quest’ultimi hanno così accolto la domanda ricevuta da parte dei vicini che, hanno affermato di sentirsi danneggiati per non aver dormito diverse notti di seguito.
Il papà del piccolo cagnolino dovrà così risarcire i vicini di casa. Loro a distanza di giorni avevano affermato di avere dei problemi di salute causati dall’animale. Quest’ultimi nel caso specifico avevano sottolineato i continui “cupi ululati. Nonché continui e fastidiosi guaiti soprattutto nelle ore notturne e di riposo, sia sul terrazzo dell’abitazione sia sul terreno comune”.
I giudici hanno stabilità un risarcimento di 2.700 euro ai danni dell’umano che ha lasciato abbaiare il proprio cane nelle ore di riposo. Stando a quanto riportato da uno dei vicini di casa, il mancato riposo causato dal pelosetto, lo avrebbe anche portato al suo licenziamento.
Nell’art. 2052 del Codice civile si può leggere: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale. Sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.